Il servizio è dedicato alle seguenti categorie di lavoratori:
- stagionali, somministrati e subordinati a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo con, nel 2019, almeno sette contributi giornalieri e un reddito non superiore a 35.000 euro, o almeno 30 contributi e un reddito non superiore a 50.000 euro.
La misura di sostegno, introdotta dall’articolo 15, decreto-legge 137/2020 (Decreto Ristori), prevede l’erogazione di una indennità una tantum pari a 1.000 euro.
I lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva prevista dal decreto-legge 104/2020 (Decreto Agosto) stanno ricevendo il pagamento senza dover presentare una nuova domanda.
I lavoratori che, viceversa, non hanno beneficiato dell’indennità onnicomprensiva del decreto Agosto, possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la circolare INPS 26 novembre 2020, n. 137.