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Agenzia Entrate circolare 12-E-2021 - Bonus prima casa U36.pdf
Con la circolare n. 12/2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti per usufruire del nuovo bonus “prima casa under 36”, introdotto dal DL Sostegni Bis e volto a favorire l’acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani attraverso alcune misure di favore, come l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a Iva.
In particolare, possono beneficiare dell’agevolazione i giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore 40mila euro che acquistano un’abitazione entro il 30 giugno 2022.
I requisiti soggettivi
I requisiti soggettivi per poter usufruire dei benefici fiscali sono due:
- non aver ancora compiuto l’età di 36 anni nell’anno in cui viene stipulato l’atto
- avere un ISEE (valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.
I vantaggi
L’agevolazione prevede diversi vantaggi, che si estendono anche all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale.
In primo luogo, è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24.
Agevolazioni anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile: con il bonus prima casa under 36, infatti, non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.
Per godere dell’esenzione il beneficiario dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti nel contratto o in un documento allegato.
Le date per la stipula degli atti
Le agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del DL Sostegni Bis) e il 30 giugno 2022.
I contratti preliminari di compravendita e le aste giudiziarie
La circolare pone l’attenzione anche sui contratti preliminari di compravendita, che non possono godere delle nuove agevolazioni in quanto la norma fa riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso.
Resta fermo che, in presenza delle condizioni di legge, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, è possibile presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra in forza dell’art.77 del TUIR.
Semaforo verde, infine, per gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria, che possono accedere comunque al beneficio.