Emergenza Covid-19: le regole del decreto-legge di Natale

Misure speciali dal 24 dicembre al 6 gennaio, con zona rossa nei festivi e prefestivi e zona arancione nei restanti giorni. Deroghe per gli spostamenti, coprifuoco sempre alle 22

Data di pubblicazione:
21 Dicembre 2020
Emergenza Covid-19: le regole del decreto-legge di Natale

Segnaliamo che il decreto-legge 172/2020 del 18 dicembre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.313 del 18 dicembre e in vigore dal 19 dicembre, va a rinforzare le misure anti-Covid per il periodo natalizio configurando:

  • una zona rossa nazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre; 1, 2, 3, 5, 6 gennaio).
  • una zona arancione nazionale per gli altri giorni feriali (28, 29 e 30 dicembre; 4 gennaio).

Resta inoltre il divieto, nei giorni 'rossi', di muoversi in più di due persone, in deroga al blocco della circolazione. Di fatto, si potranno invitare a pranzo due persone senza contare gli under 14. Il coprifuoco resta invece alle 22. Letteralmente, nell'art.1 si legge che "lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le 22 verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi".

Giorni rossi

  • ci si potrà spostare solo per motivi di lavoro, salute e necessità, al netto delle deroghe dei due invitati (dentro la Regione) e servirà comunque l'autocertificazione;
  • chiusi ristoranti, bar e negozi, ai quali è consentito l'asporto e il delivery (consegne a domicilio);
  • aperte farmacie e supermercati, negozi di alimentari, di prima necessità, farmacie e parafarmacie, parrucchieri e barbieri.

Giorni arancioni

  • ci si potrà spostare esclusivamente all'interno del proprio comune senza giustificarne il motivo;
  • sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • rimangono chiusi bar e ristoranti tranne che per asporto e consegne a domicilio;
  • negozi aperti fino alle 21;
  • aperte farmacie e supermercati.

Le sanzioni

Sono sempre quelle previste dall'art. 4 del decreto-legge 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 35/2020, che vanno dai 400 a 1.000 euro di multa.

I ristori

Il decreto, infine, prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute.

Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del cosiddetto “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Fonte: Omnia del Sindaco    

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 20 Marzo 2024