Con circolare n.45 del 16 maggio 2023, l'INPS ricorda che l’articolo 1, comma 359, della legge di Bilancio 2023, attraverso la modifica al comma 1 dell’art.34 del D.lgs 151/2001, ha disposto l’elevazione, dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
La citata previsione, che opera in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
La circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, illustra quindi le istruzioni di carattere amministrativo e operativo esclusivamente in relazione al settore privato.